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Oggetto: Disposizioni generali organizzative relative alle norme comportamentali da
osservare e agli obblighi di vigilanza sugli studenti
                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Al fine di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento delle lezioni, delle attività
scolastiche, dei progetti e delle attività previsti dal Piano triennale dell’offerta formativa, si
impartiscono le seguenti disposizioni del dirigente scolastico, in materia di vigilanza e
sorveglianza sugli alunni con il fine di fornire misure organizzative, per la tutela degli alunni
e nell’interesse del personale scolastico, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi
nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza
                                                              RENDE NOTE
a tutti: personale docente e non docente, alunni e famiglie le disposizioni riguardanti la
vigilanza sugli alunni mediante:
¤ affissione all’albo on line della scuola,
¤ informazione ai genitori attraverso invito alla lettura del Regolamento
d’Istituto e il Patto di Corresponsabilità
FORNISCE
in via preventiva, alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi
dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.
La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il
personale della scuola
Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi:
– art. 25 D.lgs. 165/2001;
– artt. 2046 e 2047 del Codice Civile;
– artt. 22 e 23 del T.U 10.1.57 n.3 e dall’art. 2048 del Codice Civile con l’integrazione di
cui all’art.61 della Legge 11.7.80 n.312 .
– art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE JATO – C.F. 97167430822 C.M. PAIC884002 – SEGR01 – SEGRETERIA
Prot. 0005650/U del 03/10/2019 10:40:04 Organigramma e funzionigramma
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– Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 relativa al personale dell’area A
(collaboratori scolastici) e al personale dell’area B ( assistenti tecnici);
– art. 19 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza.
PREMESSA
La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando
in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il dirigente
scolastico.
Al dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi
organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici e
un’attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza
porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente
scolastico e la disciplina tra gli alunni.
Fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è certamente quello di vigilare sugli
allievi per tutto il tempo in cui questi sono ad esso affidati, obbligo imposto dall’art. 2048,
comma 2 del Codice civile (…I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte
sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel
tempo in cui sono sotto la loro vigilanza), ma anche dall’art. 2047 c.c. (in caso di danno
cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è
tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto).
Quindi la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi
a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, con la propria
condotta, da loro coetanei, da altre persone ovvero da fatti non “umani” (Cass. 1995 n.
8390).
L’obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e,
conseguentemente, in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non
possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere
il dovere di vigilanza (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984, n. 172). Analogo comportamento
dovrebbe tenersi nel caso ad esempio in cui il docente abbia cessato il suo orario di
servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull’incolumità del minore dovrebbe
prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all’amministrazione
scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l’affidamento ad altri.
Compiti del Dirigente Scolastico
Tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. 165/01), in tema di
vigilanza, rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività degli
operatori scolastici.
Sotto quest’ultimo aspetto egli è tenuto a garantire la sicurezza della Scuola, attraverso
l’eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei provvedimenti
organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l’intervento di coloro sui
quali i medesimi incombano.
1)Il Dirigente scolastico è responsabile della sorveglianza degli alunni, in quanto ha
l’onere di:
a. dare disposizioni idonee ad assicurare la continua
vigilanza dei minori affidati alla scuola;
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b. decidere in merito a situazioni particolari o di emergenza;
2. In assenza del Dirigente scolastico, spetta ai collaboratori del DS o, per le sedi
staccate, ai responsabili di plesso, assumere le decisioni necessarie.
Compiti del personale docente
1. I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque
momento della giornata scolastica e comunque essi siano impegnati, all’interno o
all’esterno della scuola. Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli
alunni e rispondono della loro incolumità nell’esecuzione degli specifici obblighi di
servizio definiti contrattualmente, quindi in occasione delle attività di insegnamento
(nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed
educativi integrativi), così come durante i cinque minuti precedenti l’inizio delle
lezioni.
2. I docenti sono responsabili della vigilanza degli alunni ad essi espressamente
affidati per svolgere attività extra-curriculari, nell’ambito sia dell’orario d’obbligo che
in caso di svolgimento di attività fuori dell’orario normale delle lezioni.
3. Sono affidati al docente:
i. gli alunni della classe assegnatagli in base all’orario scolastico;
ii. gruppi di alunni di altre classi, che dovessero venir accorpati alla
propria, in circostanze eccezionali, per disposizione del Dirigente o dei
suoi collaboratori, oppure per lo svolgimento di attività particolari.
4. Il docente ha inoltre il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontra la
mancata sorveglianza di classi o gruppi di alunni.
5. Il corretto esercizio dell’azione di vigilanza prevede:
a. la presenza del docente accanto al gruppo classe;
b. l’attenzione continua al comportamento dei ragazzi, a cui non deve essere
consentito di allontanarsi, se non per breve tempo e per causa di forza
maggiore;
c. l’intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti
pericolosi o scorretti;
d. l’azione di prevenzione, che si esercita tenendo i ragazzi impegnati in attività
adeguatamente programmate e motivanti, anche nelle ore di supplenza.
Attività didattica e norme comportamentali di carattere generale
– I docenti dovranno promuovere la cultura della sicurezza attraverso il rispetto delle
norme vigenti;
– Essi dovranno far rispettare una disposizione dei banchi che agevoli l’uscita in caso
di necessità per motivi di sicurezza;
– Non è consentito sottoporre gli alunni ad accertamenti valutativi al di fuori della
classe di appartenenza ed in giorni e/o ora non contemplati nell’orario relativo alla
classe;
– È opportuno adoperarsi con disponibilità e spirito di collaborazione al fine di
consentire ai colleghi l’effettuazione delle prove scritte in classe;
– I docenti dovranno consegnare alla classe gli elaborati corretti entro 15 giorni dal
loro svolgimento;
– E’ necessario evitare un eccessivo sovraccarico di compiti a casa;
– Occorre attenersi scrupolosamente alla programmazione presentata e concordata
nell’ambito del Consiglio di classe e adoperarsi per il raggiungimento degli obiettivi
didattici, delle mete formative e per l’acquisizione delle conoscenze, competenze e
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capacità. Nella seduta del Consiglio di classe in cui si insedierà la Componente Genitori
verrà stipulato il “contratto formativo” per fissare obiettivi da raggiungere, modalità di
verifica del raggiungimento degli obiettivi, numero delle verifiche e loro distribuzione nel
tempo e trasparenza dei criteri applicati;
– Rispettare e far rispettare agli alunni scrupolosamente le modalità di selezione dei
rifiuti, onde procedere ad un corretto conferimento di essi da parte della scuola;
– Nel caso di necessità di sostituzione di colleghi assenti in relazione alle esigenze
che saranno rappresentate, è necessario, per i colleghi in compresenza, adoperarsi per
la copertura dei colleghi assenti, o, nel caso di docenti di sostegno, per attività di
recupero di alunni svantaggiati nelle classi, come da Informativa alla RSU di Settembre
2019;
– E’ auspicabile e deontologicamente corretto che tutti i docenti cooperino al buon
andamento della scuola, offrendo collaborazione alla Dirigenza ed impegno per la
realizzazione dei deliberati collegiali nonché dell’offerta formativa dell’Istituto.
Tutti i docenti dovranno, altresì:
– Attenersi rigorosamente agli art. 15-16 del C.C.N.L. 2006/2009 per quanto riguarda
la richiesta di permessi;
– Comunicare l’assenza per motivi di salute in segreteria tempestivamente e
comunque non oltre le ore8,00 del giorno in cui essa si verifica;
– Giustificare tempestivamente le assenze relative alle riunioni degli Organi
Collegiali;
– Non indicare ai genitori degli alunni in difficoltà nominativi di docenti di fiducia cui
rivolgersi per lezioni private;
– Non impartire lezioni private ad alunni dell’Istituto;
– Comunicare al Dirigente Scolastico il nome degli alunni e la loro provenienza nel
caso in cui si impartiscano lezioni private ad alunni di altri Istituti;
– Adoperarsi perché l’immagine esterna dell’Istituto corrisponda all’impegno
quotidianamente profuso dall’intera comunità scolastica;
– Controllare che le aule e i locali di pertinenza siano mantenuti in condizioni di
pulizia e decoro. In caso di condizioni igieniche non accettabili avvisare
immediatamente il Dirigente per non incorrere nei provvedimenti di cui al
D.P.R.303/56;
– Non utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione, in quanto esso reca
disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono
essere dedicate all’ attività di insegnamento e non possono essere utilizzate,
anche se parzialmente, per attività personali;
– E’ consentito l’ utilizzo del telefono della scuola solo per motivi di servizio;
– Fare osservare agli studenti il divieto di utilizzo di cellulari, se non per attività
didatticamente programmate e autorizzate dal docente;
– Fare osservare agli studenti il divieto delle uscite di sicurezza e tutti i divieti
inerenti il settore della sicurezza;
– Tranne che per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, è
consentita una flessibilità di cinque minuti per gli alunni ritardatari. Nel caso in
cui si verificasse un ritardo più prolungato, gli alunni saranno ammessi in classe
al cambio dell’ora. In tal caso attenderanno nella hall della scuola sotto la
vigilanza del personale ATA (collaboratori scolastici). L’entrata in ritardo va
annotata puntualmente sul registro di classe.
Circa le modalità di esercizio del dovere della sorveglianza a cura dei docenti, si
ricorda quanto segue:
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Ingresso
– all’ingresso degli alunni, i docenti devono essere presenti in classe per accoglierli
cinque minuti prima dell’ora fissata per l’effettivo inizio delle lezioni;
– in caso di ritardo, essi hanno l’onere di informare la presidenza, affinché possano
essere adottati i provvedimenti necessari.
Vigilanza durante l’attività didattica
– durante l’attività didattica il docente è tenuto ad assicurare la propria presenza
continua e a non allontanarsi se non in caso di effettiva necessità, dopo aver
avvisato il collaboratore;
– i docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e
nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei
regolamenti specifici dei singoli locali;
– disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della nota
del 15 marzo 2007, Prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007
emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione, recepite dal Regolamento di
Istituto e riportate nelle circolari del Dirigente Scolastico. Si ricorda che l’uso del
telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini
e filmati, quando non espressamente autorizzati dal docente responsabile dell’ora
di lezione, costituisce una grave infrazione;
– per il divieto di fumo nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne
dell’istituzione scolastica, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in
particolare, da quanto previsto dall’art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n. 104,
recepite dal Regolamento di Istituto e riportate nelle circolari del Dirigente
Scolastico;
– si ricorda che l’uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare
o riprodurre immagini e filmati senza autorizzazione costituisce una grave
infrazione. Qualora gli studenti usino impropriamente durante le ore di lezione i
cellulari, i docenti provvederanno ad un momentaneo ritiro con annotazione sul
registro di classe e a comunicare quanto è avvenuto alle famiglie. In casi di reiterato
uso si provvederà a una segnalazione al DS o ai suoi collaboratori per eventuali altri
provvedimenti.
Gli insegnanti, nell’ambito della corretta gestione delle relazioni di classe e facendo
riferimento alle competenze psico-pedagogiche e metodologico – didattiche previste nel
profilo professionale dovranno garantire:
– l’adozione di modalità e strategie efficaci tali da evitare che si creino situazioni di
vivacità che sfuggano al controllo o che possano essere di disturbo alle altre classi
e ai docenti impegnati nell’attività didattica;
– l’adozione di modalità di relazione e conduzione della classe che garantiscano un
clima sereno e partecipativo, che incoraggino i comportamenti educativi attesi nella
progettazione, che facilitino i processi di partecipazione di tutti alle attività della
scuola;
– il coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento nella condivisione di
modalità, linee educative comuni e unitarie.
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A tal fine i docenti che gestiscono situazioni difficili sul piano comportamentale
ricorreranno ai ricevimenti individuali delle famiglie per definire accordi e impegni comuni,
illustrare strategie più efficaci da attuare anche a casa.
I docenti dovranno segnalare formalmente la violazione degli obblighi di comportamento
per l’attivazione delle procedure disciplinari e per la revisione di strategie e di modalità di
gestione della relazione educativa adottate.
– Si ricorda che le ore a disposizione per il completamento dell’orario d’obbligo
sono di effettivo servizio e che anche in caso di mancata utilizzazione bisogna
restare a disposizione della Scuola. Non è consentita alcuna informativa
telefonica;
– Tenere presente che gli studenti sforniti di giustificazione possono essere
autorizzati a rimanere in classe soltanto dai collaboratori del dirigente scolastico o
dai responsabili di plesso;
Cambi di ora
– il cambio di insegnante non deve comportare discontinuità nella sorveglianza;
– i cambi di ora devono essere effettuati nel più breve tempo possibile; il docente che
inizia il servizio dopo la prima ora o ha un’ora libera prima dell’inizio di quella
successiva dovrà trovarsi sulla porta dell’aula al suono della campanella; in caso di
comprovata necessità i docenti potranno avvalersi della collaborazione del
personale non docente;
– il docente che non dovrà recarsi in altra aula dovrà attendere il collega in classe.
Ricreazione
– durante la ricreazione, i docenti assicureranno nell’ambito del loro orario di servizio,
la vigilanza nelle classi;
– il personale supplente, sia che si tratti di docente o di collaboratore scolastico,
sostituisce a tutti gli effetti il personale assente nel periodo di servizio e di validità
del contratto.
Tenuta del registro elettronico
– i docenti dovranno tenere costantemente aggiornati il registro di classe elettronico e
il registro personale elettronico, annotandovi le lezioni e gli argomenti entro la
mezzanotte della giornata;
– gli insegnanti dovranno effettuare l’appello ad ogni ora di lezione, aggiornare
immediatamente il registro elettronico in tal senso nella qualità di pubblici ufficiali
nell’esercizio delle proprie funzioni ed annotare le eventuali irregolarità;
– i docenti dovranno dare lettura agli studenti delle comunicazioni diramate dalla
dirigenza, annotandole sul registro di classe elettronico;
– anche eventuali altre comunicazioni (trasferimenti, inserimenti, etc) dovranno
essere inserite nel registro elettronico;
– si ricorda che il registro elettronico è obbligatorio dall’anno scolastico 2012-2013
(DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n.
135, art. 7, c. 31: “A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni
scolastiche e i docenti adottano registri on line”) e che quello cartaceo viene
utilizzato solo come supporto, anche ai fini di una eventuale evacuazione (e quindi
in assenza di linea telefonica) o di seri black out-
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Spostamenti interni
– gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in biblioteca, o in auditorium, o
in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati sia all’andata
sia al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali;
– la sorveglianza nella palestra è affidata all’insegnante e quando è possibile ad un
collaboratore scolastico;
– gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono
essere accompagnati nelle loro aule prima dell’inizio dell’ora successiva;
– è obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.
Utilizzo di spazi diversi dalla classe
– al termine della lezione, che si svolge durante la mattinata, il docente dovrà
riaccompagnare la scolaresca in aula in tempo utile per la lezione successiva;
– quando, in via eccezionale, gli insegnanti fossero impossibilitati ad accompagnare
la propria scolaresca in aula, tale compito verrà affidato al collaboratore scolastico,
presente nel piano;
– l’utilizzo delle attrezzature informatiche o di altri sussidi, anche di altra natura, sia in
classe che al di fuori, deve avvenire sotto il controllo del docente.
Allontanamento alunni dalla classe
– durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno
per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l’uscita non si
protragga oltre il necessario;
– il provvedimento “illegittimo” di allontanare gli alunni dalla classe, per
comportamento scorretto, tale da arrecare disturbo alla lezione, non è consentito e
non esonera il docente dell’ora dalla responsabilità di vigilanza dell’allievo o degli
allievi medesimi.
Uscite di sicurezza e scale di emergenza
– l’utilizzo dell’uscite di sicurezza e delle scale di emergenza per scopi diversi da
quelli previsti è severamente vietato.
Uscita
– all’uscita dalla scuola, le classi vengono accompagnate fino all’uscita dall’edificio
dall’insegnante dell’ultima ora;
– gli alunni sprovvisti di autorizzazione all’uscita autonoma dovranno essere
personalmente consegnanti dai docenti ai genitori o a chi esercita la potestà
genitoriale;
– è vietato fare uscire gli studenti dalla classe prima del suono della campana che
indica la fine della giornata scolastica, facendoli sostare nei corridoi o negli spazi
comuni della struttura scolastica.
Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”
– La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni
disabili/portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed
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impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di
sostegno o dall’educatore o assistente e dal docente della classe coadiuvato da un
collaboratore scolastico.
Uscita autonoma degli alunni
– Gli alunni potranno, alla fine delle lezioni, uscire autonomamente da scuola solo
qualora siano stati autorizzati per iscritto da entrambi i genitori;
– Tale disposizione si applica ordinariamente per gli alunni di scuola secondaria di I
Grado, e solo in via eccezionale, e per casi accuratamente vagliati dal Dirigente
Scolastico, agli alunni di quinta e quarta della scuola primaria;
– In nessun caso potranno essere autorizzati all’uscita autonoma alunni della classe
terza Primaria o altre inferiori;
– Nel caso di utilizzo dello scuolabus, dovrà essere rilasciata dai genitori apposita
liberatoria anche per il tragitto da scuola fino allo scuolabus.
Uscite didattiche
– nei casi in cui le classi dovranno partecipare e/o assistere ad attività
extrascolastiche(spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.), gli
insegnanti incaricati dovranno accompagnare gli alunni e svolgere attività di
sorveglianza durante il corso della manifestazione; in alcuni casi è prevista la
possibilità di trovarsi direttamente sul luogo o il congedo presso altro posto diverso
dalla scuola – in tali casi fa fede la comunicazione alle famiglie e/o circolare di
riferimento;
– durante le visite guidate e i viaggi d’istruzione, in relazione alla destinazione delle
uscite e al tipo di attività svolto, i docenti sono delegati ad adottare le modalità più
idonee per l’esercizio della sorveglianza nella situazione;
– i docenti accompagnatori sono responsabili della vigilanza degli alunni loro affidati
durante la salita e discesa dai mezzi di trasporto, il tragitto a piedi o in pullman, le
pause di ristoro.
– i docenti tengono l’elenco degli alunni, il recapito telefonico, e se possibile anche
quello dei genitori;
– l’appello va effettuato all’inizio del viaggio, all’inizio di uno spostamento, prima di
salire sul mezzo di trasporto.
– l’insegnante capogruppo si munisce della valigetta di pronto soccorso e dei numeri
telefonici utili per ogni emergenza;
– i docenti non possono somministrare farmaci, salvo quelli autorizzati dai medici, su
richiesta scritta dei genitori.
Assenze impreviste del docente – classi “scoperte”
– in caso di assenza improvvisa del docente, o di più docenti contemporaneamente, e
nell’impossibilità di provvedere tempestivamente alla sostituzione, valutate le
circostanze concrete (età degli alunni , grado di maturazione effettivo degli stessi,
capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni portatori di
handicap, caratteristiche ambientali ecc.), i collaboratori del dirigente scolastico e i
docenti responsabili di plesso, se ritengono che la situazione non sia del tutto priva
di rischi, assegnano gli alunni a più classi;
– nel caso in cui il docente dell’ora precedente avesse cessato il suo orario di
servizio, se valuta che le circostanze concrete non siano esenti da rischi, comunica
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al DS o ai suoi collaboratori/responsabili di plesso, la situazione di rischio e
prolunga la vigilanza per il tempo necessario a consentire ai collaboratori del DS o
ai responsabili di plesso di affidare i minori ad altri docenti a disposizione o di
predisporre la sorveglianza con altri mezzi ritenuti idonei (ad esempio, la
suddivisione degli alunni della classe “scoperta ” in piccoli gruppi ripartiti tra più
classi).
Frequenze irregolari
– Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di
classe deve avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente. In difetto il
coordinatore darà comunicazione scritta al Dirigente Scolastico
Compiti del personale collaboratore scolastico
Si fa espresso riferimento al profilo professionale delineato nel vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per il comparto istruzione e ricerca, sezione scuola, che prevede che il
personale collaboratore scolastico provveda alla sorveglianza degli alunni nelle aule, nei
laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli
insegnanti. Si fa, altresì, riferimento alle disposizioni contenute nel recente CCNL
2016/2018, specie in riferimento ai comportamenti osservabili nei corridoi e comunque
fuori dalle aule.
Alla luce delle norme pattizie, si specificano le seguenti disposizioni:
– al momento dell’ingresso degli alunni nella scuola, il personale collaboratore
scolastico è tenuto a sorvegliare l’atrio, le scale e i corridoi, mantenendo la
postazione assegnata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
– durante le ore di lezione i collaboratori scolastici mantengono le postazioni loro
assegnate e sorvegliano gli alunni che escono dall’aula; inoltre, si tengono a
disposizione dei docenti che dovessero avere l’esigenza di allontanarsi
momentaneamente dalla propria classe; di regola, pertanto, su ciascun piano deve
essere sempre presente almeno un collaboratore scolastico;
– durante le lezioni e la ricreazione il personale collaboratore scolastico è tenuto a
controllare l’accesso ai servizi e a collaborare con i docenti nella sorveglianza dei
corridoi;
– i collaboratori scolastici dovranno riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che
senza seri motivi sostano nei corridoi, al rientro dai servizi o in qualunque altra
circostanza;
– all’uscita degli alunni i collaboratori scolastici collaborano nella sorveglianza di scale
e corridoi;
– i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al DS o ai suoi
collaboratori/responsabili di plesso l’assenza del docente, affinché vengano adottati
i comportamenti opportuni;
– i collaboratori scolastici dovranno accertarsi che le persone presenti nella scuola
siano autorizzate, così come dovranno impedire che le persone non autorizzate dal
Dirigente Scolastico circolino all’interno dell’edificio e/o disturbino le lezioni;
– i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al DSGA o al DS
eventuali situazioni di disturbo e/o disagio anche di natura organizzativa;
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– è fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la
praticabilità ed efficienza delle vie di esodo;
– La sorveglianza dei locali e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati
nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA.
Particolare attenzione deve essere prestata alla vigilanza e assistenza degli alunni D.A.
nell’accesso dalle aree esterne, all’interno, nell’uscita da esse, etc.
Compiti del Personale amministrativo
Non è configurabile per il personale amministrativo alcuna responsabilità diretta in merito
alla sorveglianza, tuttavia:
a. al DSGA spetta l’onere di vigilare affinché il personale collaboratore scolastico
rispetti le disposizioni ricevute e le direttive sopra specificate;
b. il DSGA, in caso di assenza del Dirigente e dei docenti collaboratori, è tenuto ad
assumere le decisioni più urgenti e idonee ad evitare discontinuità nell’esercizio
della vigilanza sui minori.
GESTIONE DI EVENTUALI MALORI E INFORTUNI
La gestione degli infortuni rappresenta un processo con forte significato preventivo,
fondamentale per l’attività di valutazione dei rischi e di individuazione delle relative
soluzioni.
In caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in
aula/laboratorio/palestra/ pertinenze della scuola:
– richiederà l’intervento dell’addetto al primo soccorso presente;
– provvederà ad avvisare l’Ufficio del Dirigente Scolastico, ovvero i collaboratori del
dirigente scolastico/responsabili di plesso
– telefonerà quindi al 118 richiedendo l’immediato intervento dei servizi sanitari
d’emergenza;
– provvederà, anche tramite la Segreteria della Scuola, e dietro autorizzazione del
Dirigente, ad avvisare tempestivamente dell’accaduto la famiglia
– nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto soccorso in
ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, sarà
accompagnato dal docente, che avrà provveduto ad affidare immediatamente la
classe ad altro personale scolastico idoneo alla vigilanza sugli alunni, o da un
collaboratore scolastico;
– al fine di rispettare le procedure previste dalle polizze assicurative, il docente
presente all’infortunio o malore dovrà redigere e sottoscrivere una relazione
circostanziata sull’accaduto, e la consegnerà tempestivamente in segreteria
didattica; nel caso di incidenti occorsi in mattinata, essa dovrà pervenire al termine
della stessa, mentre per incidenti avvenuti nel pomeriggio si provvederà nel corso
della giornata, per consentire di avviare le pratiche inerenti immediatamente, nella
mattinata successiva;
– La relazione dovrà essere quanto più possibile dettagliata, anche in considerazione
dell’eventualità di procedimento giudiziario (si ricorda che in caso di inadempimento
dell’obbligo di vigilanza, che grava sulla scuola in seguito all’instaurazione del
vincolo negoziale che si verifica mediante l’iscrizione dell’alunno, spetta alla scuola
fornire la prova positiva di aver predisposto le misure organizzative necessarie ad
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evitare l’evento dannoso). La relazione dovrà contenere, anche ai fini di un’efficace
difesa dell’Amministrazione:
1. L’indicazione precisa delle circostanze e della dinamica dell’infortunio;
2. il luogo, il giorno e l’ora;
3. l’indicazione del momento scolastico in cui l’infortunio si è verificato (lezione di
scienze motorie e sportive, ricreazione, uscita,….);
4. l’indicazione delle parti lese e delle manifestazioni soggettive dell’infortunato;
5. l’eventuale presenza di testimoni e le loro dichiarazioni su quanto si è verificato in
loro presenza (con la parola “testimoni” ci si riferisce senz’altro a individui adulti,
diversi dal docente che aveva “in carico” gli studenti, ma ci si riferisce anche ad
alunni diversi da quello che ha subito il danno);
6. descrizione del soccorso prestato e conseguenze riportate.
– Nel caso di infortunio verificatosi durante le lezioni pratiche di scienze motorie e sportive,
la relazione dovrà contenere l’indicazione del tipo di esercizio o della pratica sportiva che
si stava svolgendo, delle sue caratteristiche tecniche e del coefficiente di difficoltà e/o
pericolosità in relazione all’età dello studente, la presenza e l’utilizzo di strumenti di
protezione; l’inclusione dell’esercizio nella programmazione didattica nazionale e della
classe;
– Nel caso di infortunio verificatosi con l’uso di attrezzi, si faccia questione della conformità
“a norma” degli stessi, si dovrà trasmettere la documentazione comprovante l’esistenza
del marchio “CE” sul prodotto;
– Nel caso di infortunio verificatosi in luogo diverso dalla classe o in momenti di
“passaggio” della vigilanza da un adulto ad un altro adulto (ad es. durante la ricreazione, o
in corridoio, o in bagno, etc.) dovranno essere descritte le modalità di organizzazione in
tali luoghi e momenti, trasmettendo gli atti di organizzazione;
– Nel caso di infortunio verificatosi all’uscita da scuola (la responsabilità per fatti dannosi
verificatisi in entrata, durante il percorso casa – scuola è riferibile ai genitori), si dovrà
rappresentare e documentare come sia stata organizzata la gestione della vigilanza sugli
alunni nel momento dell’uscita da scuola; lo stesso dicasi se l’infortunio si sia verificato
durante uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione.
È necessario redigere la relazione anche in caso di incidenti di minore gravità, lievi o di
episodi incerti.
Si precisa che la mancata compilazione della relazione nei termini previsti può configurarsi
come un’omissione di atti d’ufficio.
L’eventuale infortunio del quale l’insegnante non si avveda al momento dell’accaduto,
deve essere denunciato verbalmente all’insegnante entro la fine della lezione, in modo
che lo stesso provveda all’espletamento delle procedure prima descritte.
In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le
precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.
DISPOSIZIONI COMUNI
Tutto il Personale in servizio (Docente – ATA), qualora notasse situazioni anomale tra gli
studenti, sia nelle proprie che altrui classi, è tenuto ad intervenire e segnalare il tutto
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tempestivamente al Dirigente, ai suoi collaboratori, e per le sedi staccate, ai responsabili di
plesso, o, in caso di loro assenza, al DGSA.
Nella scuola, intesa come comunità educante, chiunque ha titolo ad intervenire per
arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all’istituzione
scolastica.
Norme per i genitori
Nella consapevolezza dell’importanza della collaborazione tra la scuola e la famiglia,
entrambi agenzie educative fondamentali per la crescita e lo sviluppo di un corretto
cittadino, si ricordano le norme cui gli stessi devono conformarsi.
I genitori sono tenuti a:
– Sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a all’osservanza di quanto contenuto nel
Regolamento d’Istituto e nelle presenti disposizioni;
– Sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a all’osservanza di quanto contenuto nel Patto
educativo di corresponsabilità in vigore e pubblicato sul sito dell’istituto;
– Condividere ed accettare i criteri e le modalità previste dalla scuola in merito alla
vigilanza sugli alunni;
– Valutare il grado di maturazione e di autonomia del/la proprio/a figlio/a, nonché il
suo comportamento abituale;
– Valutare la collocazione della scuola, dei suoi spazi e degli eventuali pericoli;
– Provvedere all’educazione comportamentale del/la proprio/a figlio/a e che egli/ella
sia in grado di metterli in pratica nel modo corretto;
– Rendersi disponibili a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e
prevenzione;
– Informare tempestivamente il/la minore e/o la scuola nel caso insorgano motivi di
sicurezza;
– Far rispettare ai propri figli le modalità di selezione dei rifiuti, nella consapevolezza
di una corretta educazione in tal senso per il rispetto dell’ambiente;
– Ricordare costantemente al/la proprio/a figlio/a la necessità di corretti
comportamenti ed atteggiamenti, il rispetto del Regolamento d’Istituto, degli altri
regolamenti che la scuola si è dati e del codice di comportamento civile nel rispetto
di sé, degli altri e delle cose.
Prelievo degli alunni al termine delle lezioni
Gli alunni sprovvisti di autorizzazione all’uscita autonoma dovranno essere prelevati
personalmente dai genitori al termine delle lezioni; occorrerà prestare particolare
attenzione all’orario di uscita, che dovrà essere attentamente rispettato da tutti i
genitori, al fine di evitare disservizi e malumori, peraltro legittimi, fra i docenti che hanno
terminato il proprio orario di servizio; ciò anche al fine di insegnare ai propri figli il rispetto
degli orari e degli impegni presi. Nel caso di ritardi superiori ai 15 minuti, laddove
necessario, sarà avvisata telefonicamente la Polizia Municipale, per i provvedimenti del
caso.
Gli alunni potranno, altresì, mediante delega firmata da entrambi i genitori e previo
deposito della copia del documento di identità, essere prelevati da congiunti maggiorenni
autorizzati dagli esercenti la potestà genitoriale.
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Nel caso di genitori separati giudizialmente, dovrà essere previsto, oltre all’assenso scritto,
anche il deposito della copia del provvedimento di separazione, da cui risulti l’affido
congiunto o esclusivo del bambino/a, con le conseguenze del caso.
In nessun caso sarà data autorizzazione all’uscita autonoma ad alunni della classe terza
Primaria o inferiori.
Si ricorda, inoltre, che, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità posta a carico dei
genitori/coloro che esercitano la responsabilità genitoriale/tutori/affidatari per fatti illeciti
commessi dal figlio minore con essi convivente, essi devono dimostrare di averlo
adeguatamente educato ai sensi dell’art. 147 c.c.
La Suprema Corte ha affermato che i genitori devono dimostrare non solo di avere
adeguatamente educato il figlio minore, ma anche di averlo sorvegliato ai fini educativi; ciò
significa che l’eventuale assenza di colpa in educando non esclude che i genitori possono
essere convenuti con l’azione di risarcimento se vi è stata colpa in vigilando, e viceversa
(Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9556).
Infine, si ricorda che i genitori non possono accedere nei locali dove si svolgono le attività
didattiche ed in occasione dell’ingresso o uscita da scuola. Per gli alunni della scuola
primaria e secondaria, i genitori provvederanno ad accompagnare i propri figli non oltre il
portone di ingresso. In caso di necessità, saranno ricevuti dai docenti previo
appuntamento. In caso di profitto insufficiente o di comportamento disdicevole, nonché nei
casi di reiterati ritardi ed assenze, le famiglie saranno telefonicamente contattate dalla
segreteria scolastica per incontri con i docenti. In ogni caso, nei locali dove si svolgono le
attività didattiche gli estranei non possono avere in nessun caso accesso.
CERTIFICAZIONE MEDICA ALUNNI AL TERMINE DI UNA ASSENZA PER MALATTIA
Si avvisano docenti, personale di segreteria, alunni e genitori che, a partire dal
corrente anno scolastico, ai sensi dell’art. 3 della Legge n.13 del 19 Luglio 2109
(Collegato al DDL n.476 Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019-
Legge di stabilità regionale), per le Istituzioni scolastiche della Regione Sicilia
“l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica (di cui all’art.42 del DPR
1518/1967) si applica per assenze di durata superiore a dieci giorni, fatta eccezione
per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi a
livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica”.
Principali fonti normative di riferimento (laddove non già citate):
a) D. L.vo 297 del 16/4/94 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione);
b) D.P.R. 10/1/57 n. 3 nelle parti che riguardano diritti ed obblighi degli impiegati civili dello
Stato;
c) C.C.N.L. e C.C.N.I. vigenti ;
d) D.P.R. 275/99

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto